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Viaggi organizzati, attenti alle truffe

16/9/2016

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​Imprevisti, cambi di programma, disagi organizzativi: ecco alcuni consigli per evitare disguidi con le agenzie di viaggio.

L’abbiamo sognata, desiderata, organizzata e pagata. La tanto meritata vacanza è finalmente arrivata. 
Ma, a volte, può riservare cattive sorprese o fastidiosi contrattempi: il nostro volo è in ritardo o, peggio, è stato cancellato, l’agenzia ci ha riservato una struttura fatiscente o inesistente, in un luogo molto diverso da quello visto sul depliant, con sistemazioni e soggiorno da dimenticare. Oppure ancora può capitare di non poter più partire per colpa dell’agenzia o per motivi personali.
E, allora, quali sono i nostri diritti in questi casi?
Ecco qualche consiglio di A.E.C.I. per evitare seccature o per rimediare a disguidi imprevisti.
 
Viaggi organizzati e pacchetti “tutto compreso”
Per aver diritto alla tutela, come previsto dal Dlgs. 206/2005 “Codice del Consumo” il pacchetto turistico deve essere organizzato da un intermediario autorizzato, cioè agenzia di viaggi o tour operator (verificate l’autorizzazione amministrativa presso la Provincia competente per territorio o su Internet).
 
Pacchetti turistici - Codice Del Consumo - Dlgs 206/2055
Hanno oggetto viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso che prevedono la combinazione di almeno due elementi tra trasporto, alloggio o altri servizi turistici che non sono accessori né al trasporto né all’alloggio, ma che rappresentano una parte significativa del prezzo (ad esempio itinerari, visite, escursioni) venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero comprendente almeno una notte.
 
Attenzione al contratto
Il contratto deve indicare - oltre ai dettagli e agli estremi dell’autorizzazione del venditore - in modo chiaro e preciso tutti i servizi proposti e le loro caratteristiche, tra i quali: 
-          dettagli e prezzo del pacchetto;
-          importo da versare all’atto di prenotazione (non superiore al 25%);
-          mezzo e tipologia di trasporto;
-          ubicazione, categoria turistica e descrizione delle sistemazioni alberghiere;
-          pasti forniti, escursioni (con indicazione dell’eventuale supplemento);
-          termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto.
Chi compra un pacchetto turistico “tutto compreso” deve ricevere copia del contratto con una descrizione precisa del pacchetto stesso in tutti i suoi elementi.
Il contratto, così come depliant, opuscoli e altro materiale illustrativo, vincola il venditore a garantire quanto vi è contenuto e descritto, pena il risarcimento dovuto all’acquirente.
 
Che cosa accade in caso di modifiche
Il tour operator può modificare il programma accettato dal turista, ma solo in caso di necessità. Il turista deve essere informato per iscritto (tramite l’agenzia) delle modifiche che l’organizzatore intende apportare e delle eventuali variazioni di prezzo e può accettarle nel termine di due giorni. Se le modifiche sono significative, può recedere senza alcuna penale dal contratto.
Una particolare modifica è quella relativa alla revisione del prezzo: se il contratto lo prevede, l’organizzatore può rivedere il prezzo del pacchetto per variazioni del costo del carburante, oscillazione dei cambi o variazione nelle tasse di imbarco e sbarco, ma tale aumento deve essere comunicato entro 20 giorni dalla partenza, restando successivamente a carico dell’organizzatore. 
Se l’aumento supera il 10% del prezzo, il consumatore può recedere senza pagare alcuna penale.
In caso di recesso dal contratto, si ha diritto a usufruire di un pacchetto di qualità superiore (senza spese aggiuntive) o equivalente, o di qualità inferiore, previo rimborso.
 
Reclami
Tutti i reclami e le segnalazioni di mancanze rispetto al contratto stipulato devono essere rivolti dal consumatore immediatamente, perché l’organizzatore o il suo rappresentante locale possano porvi rimedio immediato, anche nel corso del soggiorno. In ogni caso è bene inviare una raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) all’organizzatore e al venditore (a quest’ultimo anche per semplice conoscenza ove non abbia responsabilità dirette) dettagliando tutte le contestazioni. 
 
Non posso più partire… che fare?
È possibile cedere il proprio pacchetto, e quindi il contratto, a un terzo (art. 89 del Codice del Consumo Dlgs. 206/2005) “ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario”.
 
In conclusione, 10 consigli di A.E.C.I. per avere vacanze sicure
1. rivolgetevi ad agenzia di viaggi e tour operator affidabili e di comprovata esperienza;
2. verificate che l’agenzia abbia regolare autorizzazione amministrativa;
3. verificate che il contratto contenga gli elementi fondamentali del viaggio;
4. richiedete all’agenzia copia del contratto e del depliant illustrativo;
5. verificate eventuali comunicazioni su variazioni contrattuali (se significative, è possibile recedere);
6. segnalate immediatamente all’agenzia eventuali reclami e inviate raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dal rientro;
7. in caso di contestazione, raccogliete prove documentali del disagio subito;
8. verificate l’esistenza dell’assicurazione per Responsabilità Civile per il risarcimento dei danni;
9. in caso di impossibilità a partire e volontà di cedere il proprio pacchetto a un terzo, inviate raccomandata a/r all’agenzia entro quattro giorni lavorativi prima della partenza;
10. in caso di volontà di cedere il proprio pacchetto a un terzo, inviate raccomandata a/r all’agenzia entro quattro giorni lavorativi prima della partenza.
 
A cura di Leonardo Peruffo
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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