Gente in Movimento
  • Home
  • Chi siamo
  • Notizie
  • Collaboratori
  • Rivista
    • Sfoglia GM
    • Scarica GM
    • Regala GM
  • Contatti
  • Sponsor & Partner

Regolamentazione delle unioni civili

12/5/2017

0 Commenti

 
Foto
I risvolti sull’obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti.
Con la recente introduzione della Legge che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso (Legge n. 76 del 2016), l’INPS con la circolare emanata nel recente marzo 2017, ha fornito le prime istruzioni riguardanti le prime disposizioni normative sulla disciplina degli obblighi previdenziali a carico degli esercenti attività d’impresa.
Le unioni civili costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso, che si sono unite legalmente acquisendo lo status di “coniuge”, risultano destinatarie di qualsiasi disposizione normativa, oltre a tutte le disposizioni del Codice Civile citate dalla predetta Legge. L’equiparazione comporta anche la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma, ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile. Per il regime patrimoniale applicabile alle unioni civili, anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Le convivenze di fatto, invece, consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore. Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle Leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.
Si evidenzia inoltre che si attribuisce al convivente “che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente “il diritto di “partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”, a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società.
Pertanto l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, non avrebbe alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
 
A cura di Giovanni Firera
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

0 Commenti

Il tuo commento sarà pubblicato dopo l'approvazione.


Lascia una risposta.

    RUBRICHE

    Tutto
    ATTUALITÀ
    BENESSERE E BELLEZZA
    CINEMA E LIBRI
    CONSUMATORE
    COSTUME E SOCIETÀ
    DESIGN
    ECONOMIA E LAVORO
    EUROPA
    Eventi
    EVENTI E SPETTACOLI
    FOOD & WINE
    FOTOGRAFIA
    IMPRESA
    INNOVAZIONE
    MODA
    MOTORI
    Musica
    POLITICA
    PREVIDENZA
    PROFESSIONI
    Rasesgna Stampa
    SICUREZZA
    SPORT
    TEMPO LIBERO
    VIAGGI

    ARCHIVIO

    Maggio 2022
    Aprile 2022
    Marzo 2022
    Febbraio 2022
    Gennaio 2022
    Dicembre 2021
    Novembre 2021
    Ottobre 2021
    Settembre 2021
    Agosto 2021
    Luglio 2021
    Giugno 2021
    Maggio 2021
    Aprile 2021
    Marzo 2021
    Febbraio 2021
    Gennaio 2021
    Dicembre 2020
    Novembre 2020
    Ottobre 2020
    Settembre 2020
    Agosto 2020
    Luglio 2020
    Giugno 2020
    Maggio 2020
    Aprile 2020
    Marzo 2020
    Febbraio 2020
    Gennaio 2020
    Dicembre 2019
    Novembre 2019
    Ottobre 2019
    Settembre 2019
    Agosto 2019
    Luglio 2019
    Giugno 2019
    Maggio 2019
    Aprile 2019
    Marzo 2019
    Febbraio 2019
    Gennaio 2019
    Dicembre 2018
    Novembre 2018
    Ottobre 2018
    Settembre 2018
    Agosto 2018
    Luglio 2018
    Giugno 2018
    Maggio 2018
    Aprile 2018
    Marzo 2018
    Febbraio 2018
    Gennaio 2018
    Dicembre 2017
    Ottobre 2017
    Settembre 2017
    Luglio 2017
    Maggio 2017
    Marzo 2017
    Gennaio 2017
    Dicembre 2016
    Novembre 2016
    Ottobre 2016
    Settembre 2016
    Agosto 2016
    Luglio 2016
    Giugno 2016
    Maggio 2016
    Aprile 2016
    Marzo 2016
    Febbraio 2016
    Gennaio 2016
    Dicembre 2015
    Novembre 2015
    Ottobre 2015
    Settembre 2015
    Agosto 2015
    Luglio 2015
    Giugno 2015
    Maggio 2015
    Aprile 2015
    Marzo 2015
    Febbraio 2015
    Gennaio 2015
    Dicembre 2014

Copyright © 2019 GENTE IN MOVIMENTO. Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Aosta - aut. n° 3/2014
Proprietario ed Editore: DGConsulting s.c. (P.IVA 05034680966), con iscrizione al ROC n° 24934.
​Direttore responsabile: Secondo Sandiano
Per qualsiasi comunicazione: redazione@genteinmovimento.com -  Collabora con noi
Iscriviti alla Newsletter