Innanzitutto ricordiamo che possono accedere al regime semplificato tutte le ditte individuali e le società di persone con un fatturato inferiore ai 400.000 euro per le prestazioni di servizi (700.000 per le altre attività).
Tale sistema per cassa prevede che la determinazione del reddito avvenga sulla base di quanto effettivamente incassato o pagato.
Al contrario, l’attuale sistema della competenza economica prevede che i costi ed i ricavi vadano imputati nell’esercizio di competenza a prescindere dal momento in cui avviene la movimentazione finanziaria.
Tale novità ha sicuramente un vantaggio: evita che il ritardo nel pagamento di una fornitura possa essere aggravato dal prelievo fiscale, il quale andava registrato in conto economico per competenza e contribuiva a formare il reddito del contribuente.
Ai fini della determinazione del reddito fiscale delle imprese in contabilità semplificata è possibile avvalersi dei tre metodi previsti dal nuovo articolo 18 del Dpr 600/73:
- registro degli incassi e pagamenti;
- registri Iva integrati;
- metodo della registrazione.
Questo metodo potrebbe essere vantaggioso per i contribuenti che si avvalgono del regime IVA per cassa, che già ora dovevano tenere una contabilità finanziaria e, pertanto, non riscontreranno grandi differenze.
Il secondo metodo previsto è quello dei registri IVA integrati.
Le fatture vengono registrate ai fini IVA in funzione della loro emissione e ricezione, alla fine dell’esercizio occorre poi stornare i ricavi ed i costi relativi alle fatture per le quali non è avvenuta la movimentazione finanziaria. Il risultato è analogo al primo caso, tuttavia non è necessaria una rilevazione sistematica degli incassi e dei pagamenti.
Esempio
Imponibile fatture emesse: 250.000.
· fattura 15 da incassare: - 15.000;
· fattura 20 da incassare: - 45.000;
Ricavi incassati: 190.000.
Leggermente più semplice del precedente, diventa però essenziale che l’imprenditore tenga un proprio rendiconto in cui aggiorni periodicamente le fatture da incassare/pagare.
Tuttavia il metodo che potrebbe essere adottato dalla maggioranza perché si rivela più semplice è quello della registrazione, facendo l’apposita opzione prevista dal nuovo art. 18, che allinea la data di registrazione a quella di incasso e pagamento, anche se quest’ultimo non è avvenuto. Questo metodo è sicuramente adatto a chi non ha grandi sfasamenti temporali tra gli incassi ed i pagamenti, tuttavia rimane un problema relativamente alle perdite su crediti, in quanto presumendo l’incasso al momento della registrazione, il Fisco non riconoscerà più la perdita del credito a causa, per esempio, del fallimento del creditore. Tale aspetto, che è secondario per chi incassa al momento della vendita (es. bar, negozio), è dirompente per moltissimi artigiani.
Permane, infine, un problema chiave nel nuovo passaggio al regime per cassa: le rimanenze e l’impossibilità di recuperare le perdite fiscali. Essendo un sistema per cassa, non rilevano più le rimanenze finali al termine nell’esercizio. Nel 2017 si registreranno per l’ultima volta come costo le esistenze iniziali.
Chi ha elevate giacenze di magazzino sarà molto probabilmente in perdita nel 2017, tuttavia tale perdita non potrà essere portata avanti ed è possibile che negli esercizi successivi, quando le merci verranno vendute, si avranno invece utili più alti con un aggravio delle imposte cumulate dei vari periodi. Il problema riguarderà soprattutto le società immobiliari. Ipotizziamo che nel 2016 una società abbia chiuso l’esercizio con rimanenze per 300.000 euro relative ad un immobile. Nel 2017 tale rimanenze al 1/1 saranno rilevate come costo, durante l’esercizio tale immobile non viene venduto. Al 31/12/17 non si registreranno le rimanenze finali, il reddito sarà perciò negativo, ipotizziamo per 310.000 euro (300.000 delle giacenze iniziali ed altri costi per 10.000). Non sarà possibile recuperare tale perdita negli esercizi successivi, per cui se nel 2018 l’immobile viene venduto per 320.000 euro, tutto l’importo sarà reddito imponibile, con le conseguenze immaginabili. L’unica possibilità per questi soggetti è di passare al regime ordinario (salvo modifiche di Legge che consentissero il recupero delle perdite, ad oggi non previste).
A cura di Paolo Ferraris