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Le novità introdotte dalla “manovrina”

4/9/2017

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Foto
Ecco spiegato nel dettaglio cosa cambia con la Legge di conversione 96/2017, la cosiddetta “manovrina”.
La Legge di conversione 96/2017, meglio nota come “manovrina”, ha apportato l’aggiustamento dei conti chiesto dalla Commissione Europea, introducendo alcune novità fiscali che abbracciano un ampio spettro di contribuenti. Vediamole brevemente.
 
Split payment
Lo split payment viene esteso ai professionisti nelle operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici. Pertanto anch’essi riceveranno il saldo della parcella decurtato dell’Iva, come già avviene per le imprese. Viene inoltre allargato lo split payment alle operazioni verso società quotate nel FTSE MIB.
 
Web tax
Questa non è una tassa per le imprese del web, ma un procedimento di “cooperazione e collaborazione rafforzata” riservato a tutti i soggetti non residenti, indipendentemente dal tipo di attività esercitata. Si tratta di una forma di compliance fiscale incentivata dalla riduzione delle sanzioni e dalla scriminante penale riservata ai gruppi multinazionali con ricavi superiori a un miliardo di euro.
 
Affitti brevi
Viene previsto che per gli affitti brevi, ossia inferiori ai 30 giorni, effettuati avvalendosi di intermediari (come AirBnb, forse il più noto) si potrà utilizzare la cedolare secca e l'intermediario, se interviene nella fase di pagamento del canone, dovrà svolgere il ruolo di sostituto d’imposta e trattenere il 21% (a titolo di acconto o d’imposta) che verserà direttamente all’Erario. Questa regola vale dal 1° giugno 2017.
 
Isa - Indici sintetici di affidabilità fiscale
Viene prevista l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici come un regime premiale “crescente” in base al grado di affidabilità fiscale delle partite Iva misurato con una scala di valori da 1 a 10. Al crescere del punteggio sono previste delle semplificazioni fiscali, ad esempio, la riduzione degli anni di accertamento, esclusione dal redditometro e compensazioni più semplici.
 
Rottamazione delle liti tributarie
Consentita la definizione con modalità agevolate delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, escludendo il pagamento sia delle sanzioni sia degli interessi di mora. È possibile estendere la rottamazione ai tributi locali, infatti la norma concede a Regioni, province e comuni di decidere, entro il 31 agosto, se intendono estendere l’applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è presente l’Ente.
 
I voucher
Vengono reintrodotti i voucher, denominati PrestO (contratto di prestazione occasionale) con conseguenti profili di illegittimità dopo l’abolizione per annullare il referendum. L’obiettivo è quello di evitare il ripetersi degli abusi passati, rispondendo però alla necessità di regolamentare il lavoro occasionale.
La norma prevede che le attività occasionali siano esenti da imposizione, ma con copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica. Ogni lavoratore non può guadagnare, in modo occasionale, più di 5.000 euro l’anno di cui massimo 2.500 euro da uno stesso committente. Il committente ha un limite per lavoratori occasionali pari a 5.000 euro, e per uno stesso lavoratore ha un limite di 2.500 euro l’anno. Non può ricorrere a PrestO il datore di lavoro che nei sei mesi precedenti alla prevista prestazione ha avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoratore. Sono esclusi anche quei datori di lavoro che hanno più di cinque lavoratori subordinati assunti con un contratto a tempo indeterminato. 'PrestO' non può essere usato nemmeno nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi, né per chi opera nel settore dell’edilizia. Sono inoltre previsti nuovi adempimenti anche per il lavoratore che, rispetto ai vecchi voucher, dovrà registrarsi anch’egli sul sito dell’Inps.
 
Iri
Viene ora disciplinato il trattamento tributario che spetta alle somme prelevate da riserve Iri in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito della cessazione dell’attività). Queste somme, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata al 24%, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, del collaboratori o dei soci a cui viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 24% così da evitare doppie imposizioni. Si conferma l’ipotesi che si era prevista nell’articolo “Iri, conviene fare chiarezza”.
 
A cura di Paolo Ferraris
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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