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La distribuzione degli utili ai soci

12/5/2017

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Verso la chiusura di bilancio, ecco le procedure da seguire per la distribuzione degli utili ai soci.
Siamo in prossimità della chiusura del bilancio 2016 e gli Amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, durante l’assemblea che approva il bilancio, la destinazione del risultato dell’esercizio. In caso di utile, la scelta è tra l’accantonamento a riserva e riporto a nuovo, oppure la sua stessa distribuzione. Una volta ottemperati i vincoli di destinazione previsti per Legge, dallo statuto, o predeterminati dalla stessa assemblea dei soci, l’utile “disponibile” dell’esercizio che eventualmente residua:
a) può essere distribuito ai soci;
b) può essere utilizzato per la costituzione o l'incremento di voci del patrimonio netto liberamente scelte dall'assemblea;
c) può essere portato a nuovo nella voce A.VIII del patrimonio netto.
Le possibili scelte possono essere così sintetizzate. Per quanto riguarda l’utile:
  • accantonamento a riserva legale;
  • accantonamento a riserva statutaria e/o ad altre riserve;
  • destinazione a promotori e soci fondatori, amministratori, dipendenti e possessori di strumenti finanziari emessi a seguito dell’apporto di opere / servizi;
  • copertura perdite esercizi precedenti
  • riporto a nuovo
  • distribuzione ai soci.
Ai fini operativi, per procedere alla distribuzione dell’utile è richiesto agli amministratori il rispetto di ulteriori adempimenti:
i) predisporre due copie de verbale su fogli uso bollo e firmare in originale ciascuna copia;
ii) applicare una marca da bollo di euro 16 ogni quattro facciate di ogni copia;
iii) entro 20 giorni dalla delibera di distribuzione, eseguire il versamento dell'imposta di registro di Euro 200,00 - utilizzando il modello F23 con il codice “109 T” e la causale “RP” e registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate, presentando contestualmente la ricevuta del versamento e le copie del verbale. In calce al verbale dell’assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, quella dell'avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell’Ufficio ricevente, utilizzando la seguente dicitura: “Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di … in data … al n. ….
Riguardo alla perdita:
  • rinvio all’esercizio successivo;
  • copertura con utilizzo di riserve presenti a Patrimonio netto.
In caso di perdita “qualificata” ex artt. 2447 (per le SpA) e 2482-ter, C.C. (per le Srl), sussiste l’obbligo di ricostituzione del capitale sociale (salva la trasformazione della società o lo scioglimento della stessa - ex art. 2484, C.c.).
Nel prosieguo del presente contributo analizzeremo la disciplina della distribuzione degli utili ai soci alla luce del fatto che la normativa civilistica impone all’organo amministrativo un’attenzione particolare per le procedure da attuare. In sede di destinazione dell'utile dell'esercizio, l'autonomia  decisionale dell'assemblea ordinaria dei soci potrebbe incontrare, infatti, alcune limitazioni che possono essere fissate dalla Legge, ovvero dal medesimo patto sociale (statuto o atto costitutivo).
L’Art. 2430 del codice civile dispone che, fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto la soglia minima del 20% del capitale sociale, occorre destinare obbligatoriamente alla predetta riserva un ammontare almeno pari al 5% degli utili annuali. La riserva in esame è indisponibile e può essere utilizzata solo a copertura delle perdite, o aumento del capitale sociale.
Va infine evidenziato che, con riguardo alle Srl semplificate di cui all’art. 2463-bis, C.C., caratterizzate dal fatto che l’ammontare del capitale sociale deve essere almeno pari a € 1 e inferiore a € 10.000, il 20% dell’utile netto annuale va destinato a riserva legale finché la stessa non raggiunga, unitamente al capitale, l’ammontare di € 10.000. Al raggiungimento di tale importo, come precisato dal Comitato Notarile del Triveneto nella Massima R.A.6 pubblicata nel mese di settembre 2014, torna applicabile il disposto di cui al citato Art. 2430, con la destinazione del 5% degli utili annuali finché la riserva legale risulti pari al 20% del capitale sociale.
Nel caso in cui alla formazione dell'utile dell'esercizio abbiano concorso plusvalori da “fair value” iscritti a Conto economico in applicazione dei principi contabili internazionali, l'utile in parola non è distribuibile, ma deve essere accantonato in un’apposita riserva non distribuibile, prevista dall'Art. 6 co. 2 del DLgs. 38/2005, fino a concorrenza dei predetti plusvalori, al netto delle imposte differite rilevate in correlazione ai plusvalori medesimi.
Lo Statuto Societario o la stessa Assemblea, possono imporre ulteriori vincoli alla distribuzione degli utili, quali ad esempio:
  • l'attribuzione di privilegi nella ripartizione degli utili, a favore dei detentori di speciali categorie di azioni e di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali;
  • obblighi di accantonamento ad apposite riserve statutarie;
  • diritto di partecipazione agli utili per i promotori;
  • divieto di distribuzione degli utili.
Gli utili d’esercizio non possono essere distribuiti quando:
  • Nel patrimonio netto sono presenti perdite rinviate da precedenti esercizi, il cui ammontare determina una perdita sul capitale sociale nominale;
  • Nell'attivo patrimoniale della società risultano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità, aventi utilità pluriennale, a meno che non siano coperti da riserve disponibili (art. 2426 c.c.).
In altre parole, la presenza nell’attivo patrimoniale di costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e costi di pubblicità non ancora ammortizzati determina la non distribuibilità ai soci degli utili di esercizio, fermo restando però che tale indistribuibilità non si verifica tout court, ma soltanto se (e nella misura in cui) per effetto della distribuzione residuano in capo alla società riserve disponibili di ammontare inferiore a quello dei predetti oneri pluriennali capitalizzati e non ancora ammortizzati;
  • La società ha emesso un prestito obbligazionario e, per effetto di perdite rinviate da precedenti esercizi, non risulta più rispettata la condizione per la quale l'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione, non può eccedere il doppio della sommatoria delle seguenti voci del patrimonio netto:
- capitale sociale;
- riserva legale;
- altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.
Una volta ottemperati i predetti vincoli di destinazione, l'utile "disponibile" dell'esercizio che eventualmente residua:

  • Può essere distribuito ai soci;
  • Può essere utilizzato per la costituzione o l'incremento di voci del patrimonio netto liberamente scelte dall'assemblea;
  • Può essere portato a nuovo nella voce A.VIII del patrimonio netto.
Tuttavia, ai fini operativi, è l'organo amministrativo (che approva il “progetto di bilancio”) che deve proporre la destinazione dell'utile netto dell'esercizio sociale (distribuzione ai soci, copertura di perdite, accantonamenti a riserve, ecc.): proposta che deve risultare presente nell'ambito della “relazione sulla gestione” o, in assenza, nella nota integrativa.
 
A cura di Alessandro Delle Cese
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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