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Il nuovo “codice dei contratti pubblici”

25/11/2016

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Analizziamo novità e punti chiave del nuovo “codice dei contratti pubblici” recentemente approvato, per capirne contenuti e potenzialità.
Con tre direttive europee sono state previste innovazioni alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici, da attuarsi attraverso il recepimento negli ordinamenti nazionali entro il 18 aprile 2016.
A tal fine, in Italia la Legge 28 gennaio 2016 n. 11 conferiva la delega al Governo.
Con il Decreto legislativo approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2016, firmato dal Presidente della Repubblica il 18 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 aprile 2016, è stato approvato il nuovo “codice dei contratti pubblici”.
Tra le novità del nuovo codice, si annoverano:
  • l’introduzione di una disciplina unitaria dei contratti e delle concessioni;
  • la semplificazione delle procedure, fondata su un ampliamento della discrezionalità delle amministrazioni e sul ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione - ANAC;
  • l’introduzione di numerose specifiche misure volte a dare maggiore efficienza al sistema.
Il nuovo codice dei contratti pubblici si presenta più breve del precedente testo normativo (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ed è articolato in sei parti.
La prima parte contiene le norme volte a definire il suo ambito di applicazione, nonché alcune disposizioni comuni.
La seconda parte, relativa ai contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, è articolata in sei titoli:
  1. il primo concerne la rilevanza comunitaria ed i contratti sotto soglia;
  2. il secondo la qualificazione delle stazioni appaltanti;
  3. il terzo la procedura di affidamento;
  4. il quarto l’aggiudicazione per i settori ordinari;
  5. il quinto l’esecuzione;
  6. il sesto ai regimi particolari di appalto.
La parte terza è relativa ai contratti di concessione, la quarta al partenariato pubblico privato ed al contraente generale, la quinta alle infrastrutture e insediamenti prioritari e la sesta alle disposizioni finali e transitorie.
Risulta particolarmente apprezzabile la scelta della riduzione delle regole poste in via normativa, sostituite da strumenti flessibili riconducibili alla cosiddetta “soft law”. Tali atti sono riconducibili a tre diverse tipologie di linee guida, impugnabili innanzi al giudice amministrativo. Vi sono, in primo luogo, i Decreti ministeriali contenenti le linee guida adottate su proposta dell’ANAC, sottoposti al parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Vi sono, poi, le linee guida vincolanti dell’ANAC, le quali, benché non siano regolamenti, sono soggette a garanzie procedimentali minime. Infine, le linee guida non vincolanti dell’ANAC hanno valore e funzione di indirizzo per le stazioni appaltanti e gli operatori economici.
Accanto alle “linee guida”, sono previsti altri strumenti di regolazione flessibile predisposti dall'ANAC: bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo.
Dalla diminuzione delle regole poste in via normativa, a cui corrisponde l'incremento della discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, consegue un'innovativa concezione della disciplina dei contratti pubblici. L’ampliamento della discrezionalità dei soggetti è volta soprattutto a rafforzare la prevalenza del fattore qualitativo rispetto a quello quantitativo. Esempio emblematico di tale ratio è rappresentato dalla prevalenza data al criterio per l’aggiudicazione dell’appalto dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello dell’offerta al massimo ribasso (o del minor prezzo).
D'altro canto, l'incremento della discrezionalità deve essere bilanciato con misure atte a favorire l’efficienza e con l’incremento dell’attività di controllo, di verifica e di vigilanza.
Viene pertanto attribuito un potere di vigilanza e di controllo all’ANAC nonché alle Procure della Repubblica o alla Corte dei Conti.
Si evidenzia, infine, che tra le novità indicate nel nuovo codice dei contratti vi è il superamento del sistema introdotto con la L. 21 dicembre 2001, n. 443 (“Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”), che aveva la funzione di creare una “corsia preferenziale” per il finanziamento, l'approvazione progettuale e l'esecuzione delle opere definite quali infrastrutture strategiche nazionali. Pertanto le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese saranno individuati attraverso due strumenti di pianificazione e programmazione generale: il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) ed il documento pluriennale di pianificazione (DPP).
A fronte dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti, si auspica l'attuazione dei necessari correttivi alla situazione preesistente, in particolare:
  • eliminazione delle competenze legislative regionali in materia di appalti, mediante intervento costituzionale;
  • ridefinizione del riparto di competenze giurisdizionali tra giudice ordinario e amministrativo sugli appalti pubblici;
  • specializzazione dei giudici e regolamentazione delle lobbies.
 
A cura di Elisa Fea
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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