In primo luogo, è bene ricordare che la data individuata dai provvedimenti governativi come limite al divieto degli spostamenti (ad oggi 3 maggio 2020) rappresenta un fondamentale spartiacque: tutti i viaggi, voli e soggiorni da effettuarsi entro tale data, infatti, risultano impossibili proprio a seguito di un provvedimento restrittivo emanato dall’autorità, che espressamente vieta di dare loro esecuzione. I viaggi programmati per date successive, invece, non sono interessati da un divieto e dunque, se si sceglie di rinunciarvi, si andrà incontro all’applicazione della normativa prevista in via ordinaria.
Nel primo caso, relativo ai viaggi a cui il consumatore non può, obbligatoriamente, prender parte, è previsto che il viaggiatore, di sua iniziativa, possa risolvere il contratto, ottenendo la restituzione del prezzo versato senza corrispondere alcuna penale, a prescindere dalle condizioni sottoscritte in sede di conclusione del contratto. Ciò significa che se si è acquistato un volo con tariffa non rimborsabile o un pacchetto turistico la cui cancellazione prevede il pagamento del 15% del prezzo totale, non sarà dovuto alcunché proprio perché si verifica una “impossibilità sopravvenuta”, indipendente dalla volontà del consumatore.
Ciò vale anche per i soggiorni prenotati; se il viaggiatore non può usufruire della prenotazione alberghiera perché un provvedimento governativo glielo impedisce, avrà diritto alla restituzione del prezzo pagato. Tale restituzione, in tutti i casi menzionati, può avvenire attraverso differenti modalità; in caso si contratti di trasporto o prenotazioni alberghiere, il viaggiatore ha diritto a ricevere o il rimborso in denaro, oppure un voucher di pari valore, della durata di un anno, a discrezione del professionista. Per quanto riguarda il pacchetto turistico, oltre a tali soluzioni, il tour operator può anche offrire un pacchetto alternativo a quello acquistato, di valore pari o persino superiore.
Se, invece, in via precauzionale, il viaggiatore rinuncia ad un volo (o qualsiasi altro tipo di trasporto), ad un pacchetto turistico o ad un soggiorno da eseguirsi successivamente alla data limite individuata dai decreti, non si configura una impossibilità, ma una rinuncia volontaria, che sarà regolata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte e la normativa applicabile in via ordinaria: rimborso senza penali per chi ha acquistato tariffe a cancellazione gratuita, modifica delle date per chi ha acquistato tariffe flessibili… e chi ha prenotato con tariffe rigide o non rimborsabili? Niente rimborso, a meno che la struttura, la compagnia aerea o il tour operator, non siano disposti a concedere una soluzione alternativa: nulla vieta alle parti di venirsi incontro e di convenire su una soluzione soddisfacente per entrambi.
Ulteriore eventualità che può verificarsi è che sia proprio il vettore, la struttura alberghiera o il tour operator a cancellare il viaggio, il soggiorno o il pacchetto acquistati; in tali casi, a prescindere che si tratti di viaggi da eseguirsi prima o dopo il menzionato termine previsto dalla normativa, si applicheranno le norme ordinarie. Ad esempio, se la compagnia aerea cancella il volo, si potrà avere, se ne ricorrono i presupposti, il diritto al rimborso in denaro o alla riprotezione gratuita su un volo alternativo o in caso di recesso dell’agenzia dal pacchetto turistico, si potrà ottenere il rimborso in denaro e non un voucher. Anche in questo caso, infine, è possibile accordarsi per una soluzione amichevole differente, che tenga conto degli interessi delle parti e della loro disponibilità a venirsi incontro.
A cura di Flaminia Santilli, Centro Europeo Consumatori Italia.