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I diritti dei viaggiatori al tempo del Coronavirus

24/4/2020

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Cosa fare se si è costretti ad annullare la vacanza? E se la compagnia ha cancellato il volo? L’albergo potrà riservare la mia prenotazione per i mesi successivi?
I provvedimenti finalizzati a contenere l’emergenza sanitaria in corso, sia nel panorama nazionale che internazionale, hanno prodotto notevoli conseguenze nel settore del turismo; nello specifico, i decreti adottati dal Governo italiano attualmente vietano gli spostamenti per mere finalità turistiche sino al 3 maggio p.v. Tale previsione ha costretto molti viaggiatori a rinunciare alle proprie vacanze, e se tale circostanza è tristemente nota ai più, non tutti i consumatori coinvolti dalle misure adottate hanno prontamente individuato i rimedi  predisposti a loro favore: “cosa fare se si è costretti ad annullare la vacanza? E se la compagnia ha cancellato il volo? L’albergo potrà riservare la mia prenotazione per i mesi successivi”? Su tutte le perplessità, una prevale incontrastata: cosa ne sarà dei soldi versati? Ecco allora una breve panoramica sulle conseguenze delle più comuni ipotesi che attualmente possono verificarsi.

​In primo luogo, è bene ricordare che la data individuata dai provvedimenti governativi come limite al divieto degli spostamenti (ad oggi 3 maggio 2020) rappresenta un fondamentale spartiacque: tutti i viaggi, voli e soggiorni da effettuarsi entro tale data, infatti, risultano impossibili proprio a seguito di un provvedimento restrittivo emanato dall’autorità, che espressamente vieta di dare loro esecuzione. I viaggi programmati per date successive, invece, non sono interessati da un divieto e dunque, se si sceglie di rinunciarvi, si andrà incontro all’applicazione della normativa prevista in via ordinaria.

Nel primo caso, relativo ai viaggi a cui il consumatore non può, obbligatoriamente, prender parte, è previsto che il viaggiatore, di sua iniziativa, possa risolvere il contratto, ottenendo la restituzione del prezzo versato senza corrispondere alcuna penale, a prescindere dalle condizioni sottoscritte in sede di conclusione del contratto. Ciò significa che se si è acquistato un volo con tariffa non rimborsabile o un pacchetto turistico la cui cancellazione prevede il pagamento del 15% del prezzo totale, non sarà dovuto alcunché proprio perché si verifica una “impossibilità sopravvenuta”, indipendente dalla volontà del consumatore.

Ciò vale anche per i soggiorni prenotati; se il viaggiatore non può usufruire della prenotazione alberghiera perché un provvedimento governativo glielo impedisce, avrà diritto alla restituzione del prezzo pagato. Tale restituzione, in tutti i casi menzionati, può avvenire attraverso differenti modalità; in caso si contratti di trasporto o prenotazioni alberghiere, il viaggiatore ha diritto a ricevere o il rimborso in denaro, oppure un voucher di pari valore, della durata di un anno, a discrezione del professionista. Per quanto riguarda il pacchetto turistico, oltre a tali soluzioni, il tour operator può anche offrire un pacchetto alternativo a quello acquistato, di valore pari o persino superiore.

Se, invece, in via precauzionale, il viaggiatore rinuncia ad un volo (o qualsiasi altro tipo di trasporto), ad un pacchetto turistico o ad un soggiorno da eseguirsi successivamente alla data limite individuata dai decreti, non si configura una impossibilità, ma una rinuncia volontaria, che sarà regolata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte e la normativa applicabile in via ordinaria: rimborso senza penali per chi ha acquistato tariffe a cancellazione gratuita, modifica delle date per chi ha acquistato tariffe flessibili… e chi ha prenotato con tariffe rigide o non rimborsabili? Niente rimborso, a meno che la struttura, la compagnia aerea o il tour operator, non siano disposti a concedere una soluzione alternativa: nulla vieta alle parti di venirsi incontro e di convenire su una soluzione soddisfacente per entrambi.

Ulteriore eventualità che può verificarsi è che sia proprio il vettore, la struttura alberghiera o il tour operator a cancellare il viaggio, il soggiorno o il pacchetto acquistati; in tali casi, a prescindere che si tratti di viaggi da eseguirsi prima o dopo il menzionato termine previsto dalla normativa, si applicheranno le norme ordinarie. Ad esempio, se la compagnia aerea cancella il volo, si potrà avere, se ne ricorrono i presupposti, il diritto al rimborso in denaro o alla riprotezione gratuita su un volo alternativo o in caso di recesso dell’agenzia dal pacchetto turistico, si potrà ottenere il rimborso in denaro e non un voucher. Anche in questo caso, infine, è possibile accordarsi per una soluzione amichevole differente, che tenga conto degli interessi delle parti e della loro disponibilità a venirsi incontro. 

​A cura di Flaminia Santilli, Centro Europeo Consumatori Italia.
© Gente in Movimento - riproduzione riservata

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