Le unioni civili costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso, che si sono unite legalmente acquisendo lo status di “coniuge”, risultano destinatarie di qualsiasi disposizione normativa, oltre a tutte le disposizioni del Codice Civile citate dalla predetta Legge. L’equiparazione comporta anche la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma, ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile. Per il regime patrimoniale applicabile alle unioni civili, anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Le convivenze di fatto, invece, consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore. Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle Leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.
Si evidenzia inoltre che si attribuisce al convivente “che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente “il diritto di “partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”, a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società.
Pertanto l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, non avrebbe alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
A cura di Giovanni Firera