L’art. 11 del Decreto Legge del 2017, n. 50, contenente la manovra correttiva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, prevede la possibilità di porre fine alle liti fiscali pendenti dinanzi a commissioni tributarie provinciali e regionali e Cassazione la cui unica controparte è l’Agenzia delle Entrate.
Vediamo di capire quali sono le condizioni, le modalità e il costo per chiudere le liti pendenti.
Condizioni perché si possa procedere alla definizione della lite con l’Agenzia è la necessaria costituzione in giudizio del contribuente entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Il processo, inoltre, non deve essersi concluso con pronuncia definitiva.
Riguardo l’oggetto della lite, si rileva che l’applicabilità di tale procedura è esclusa per tutte le controversie che non hanno come controparte l'Agenzia delle Entrate, comprese quindi quelle che hanno come controparte Equitalia e tutti i processi che riguardano l'Iva all'importazione, gli aiuti di stato, dazi e accise.
Per definire la lite dovrà essere effettuato il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.
È inoltre previsto che il contribuente, per liti di importo superiori a 2000 euro al di sotto del quale è previsto il pagamento in unica soluzione, possa definire la lite tramite pagamento rateale, liquidando le somme contese in tre rate di cui la prima entro il 30 settembre 2017 (40%), la seconda entro fine novembre (40%) ed entro il 30 giugno 2018 il restante 20%.
In caso di controversia relativa esclusivamente a:
- interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
- sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
La definizione della lite si perfezionerà con il pagamento degli importi dovuti di cui sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la stessa si perfezionerà con la sola presentazione della domanda.
La domanda di definizione ed il versamento degli importi dovuti, qualora presenti, comportano la sospensione dei processi per i quali è stata già disposta la sospensione del versamento delle somme, fino al 2018. Per le controversie non sospese, invece, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta al giudice affermando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti e, in tal caso, beneficerà della sospensione del processo sino al 10 ottobre 2017.
Si rileva inoltre che, sebbene tale procedura sia più onerosa in alcuni casi (ad es. la definizione delle liti ad oggetto le sole sanzioni), qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata (di cui all’articolo 6 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 cosiddetta “rottamazione cartelle”), e il contribuente se ne sia avvalso, lo stesso può avvalersi anche di quest’ultima definizione, essendo entrambe le agevolazioni autonome.
Va precisato che dagli importi dovuti si scomputano sia quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio sia quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. La definizione delle liti, al pari della rottamazione delle cartelle, non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma sulla chiusura delle liti.
L'Amministrazione fiscale notificherà l’eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2018. Esso è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Qualora la controversia risulti definibile, il processo si estinguerà in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.
L’impugnazione del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, vale anche come istanza di trattazione.
A fini di maggior chiarezza il disposto normativo prevede altresì l'emanazione di un Provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate con le modalità di attuazione.
A cura di Alberto Nico