In particolare, il marito subiva un incidente stradale alla guida della propria vettura e, nell'immediatezza del fatto, il conducente dell'altro veicolo coinvolto si assumeva l'integrale responsabilità. I coniugi, a seguito dell'offerta risarcitoria della compagnia assicuratrice, adivano il Giudice di Pace di Reggio Emilia al fine di vedersi riconosciuti tutti i danni subiti, compreso il danno da vacanza rovinata patito sia dal marito sia dalla moglie, ancorché non direttamente coinvolta nel sinistro, per non aver potuto godere della vacanza già prenotata con formula “all inclusive”. Il Giudice di Pace condannava la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno solo nei confronti del marito, direttamente coinvolto nel sinistro stradale, e rigettava la domanda formulata dalla moglie in quanto infondata in fatto e in diritto. I coniugi, pertanto, impugnavano innanzi al Tribunale di Reggio Emilia la sentenza emessa dal Giudice di Pace. Si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice, contestando la configurabilità del danno da ferie non godute o da vacanza rovinata nei confronti di entrambi gli appellanti e, in merito alla moglie, affermando la mancanza del nesso causale tra il verificarsi del sinistro e l'essere stata costretta a rinunciare alla propria vacanza. Il Tribunale adito ha ritenuto fondato l'appello, anche con riferimento alla richiesta del danno non patrimoniale da vacanza rovinata lamentato da entrambi i coniugi.
Il Giudice adito ha evidenziato che le ferie rappresentano un diritto, inviolabile ed irrinunciabile, costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Costituzione, e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall'attività lavorativa ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari. Per tale motivo, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene la moglie non fosse stata direttamente coinvolta nel sinistro stradale, la sua posizione potesse ritenersi assimilata a quella del marito sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la famiglia. Nella sentenza in esame è stato sottolineato come le ferie consentano il soddisfacimento di esigenze di rigenerazione di esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo peraltro allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale. Ne consegue che il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito, che nasce dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale nei rapporti con l'organizzatore o tour operator ma anche come diritto assoluto tutelabile in via extracontrattuale.
Con riferimento al cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, l'art. 47 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), rubricato appunto Danno da vacanza rovinata, al comma 1 testualmente dispone: “Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irrepetibilità dell'occasione perduta”. Il cosiddetto “danno da vacanza rovinata” comprende, da un lato, il danno patrimoniale (costi e spese aggiuntive) e, dall'altro, il danno non patrimoniale (disagi sofferti a causa della vacanza rovinata). In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza 11 maggio 2012, n. 7256, ha affermato il principio secondo cui “il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva numero 90/314/CEE, costituisce uno dei 'casi previsti dalla Legge' nei quali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile”.
Il Tribunale di Reggio Emilia, nel caso che ci occupa, ha opportunamente evidenziato che il danno da vacanza rovinata, derivante dalla lesione dell'interesse al pieno godimento delle ferie, si qualifica anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana o extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, in forza del quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Nel caso di specie, il Tribunale adito ha evidenziato che la stretta connessione temporale tra la verificazione del sinistro e il momento della partenza, seppure non abbia impedito il godimento delle ferie, ha di fatto ridotto il pieno godimento della vacanza da parte degli appellanti, almeno nel senso di costringerli a rinunciare alla vacanza già organizzata e ad effettuare tale riposo in luogo diverso da quello previsto. Sulla base di tale motivazione, la compagnia assicuratrice è stata condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali da ferie non godute o da vacanza rovinata non solo in favore del soggetto direttamente coinvolto nel sinistro ma finanche in favore della moglie, sebbene non direttamente coinvolta nell'incidente medesimo.
A cura di Elisa Fea