La legge 208/2015 aveva introdotto già nel 2016 un bonus fiscale per l’acquisto di beni strumentali nuovi concedendo una maggiorazione figurativa del 40% da applicare al costo d’acquisto del bene. La Legge di Stabilità approvata lo scorso 6 dicembre 2016 ha confermato la proroga anche per tutto il 2017.
Il super ammortamento al 140 per cento può essere applicato da “tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale”, comprendendo in questa definizione tutti i titolari di reddito d’impresa e reddito da lavoro autonomo. La norma non prevede distinzioni sulla forma giuridica adottata dal soggetto beneficiario. Pertanto, nel mondo delle imprese, l’agevolazione spetta alla imprese individuali, società di persone, società di capitali ed enti commerciali. Per quanto riguarda i professionisti, il bonus spetta sia ai soggetti che svolgono l’attività in forma individuale sia agli studi associati. Neppure il regime contabile adottato mette dei distinguo, per cui la detassazione spetta sia a chi determina il reddito in contabilità ordinaria che semplificata. Sono compresi i contribuenti minimi mentre sono esclusi i forfettari, il cui reddito è determinato mediante l’applicazione di una percentuale di redditività applicata al volume d’affari.
I beni oggetto del super ammortamento sono soltanto quelli il cui coefficiente di ammortamento civilistico è pari o superiore al 6,5%.
ll meccanismo di applicazione del super ammortamento al 140 per cento prevede che l’azienda possa dedurre una quota fiscale di ammortamento maggiore rispetto a quanto oggi prevede il decreto ministeriale di riferimento.
Nell’applicazione operativa, l’ammortamento al 140 per cento consente di ammortizzare il cespite acquistato secondo le aliquote ordinarie, mentre dal punto di vista fiscale viene effettuata una “variazione in diminuzione della base imponibile” su cui poi verranno calcolate le imposte.
Nel prorogare l’agevolazione fiscale, la Legge di Bilancio per il 2017 ha però “perso per strada” (ed è proprio il caso di dirlo) un pezzo, ossia il capitolo delle auto aziendali, eliminando la possibilità di agevolazioni fiscali su:
- auto aziendali ad uso promiscuo (cioè non esclusivamente legate all’attività aziendale);
- auto concesse in uso a dipendenti.
Parallelamente al filone di agevolazioni appena descritto, viene introdotto l’iper ammortamento al 250 per cento per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. Si tratta di una nuova agevolazione legata all’acquisto di beni che “favoriscono i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0”.
In termini di adempimenti, per la fruizione dei benefici, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante (autocertificazione ai sensi del Dpr 445/2000). Oppure, per i beni di valore superiore ai 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un professionista iscritto all’Albo, attestante che i beni presentano le caratteristiche tecniche tali da essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
L’ultimo filone di agevolazione per gli investimenti è rappresentato dal super ammortamento al 140 per cento sui software. Si tratta di una novità assoluta in quanto la normativa entrata in vigore quest’anno, com’è noto, non prevede il super ammortamento per i beni immateriali.
I software rappresentano pertanto un’eccezione purché gli stessi siano collegati alla “trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0”.
In altre parole, per beneficiare del super ammortamento al 140 per cento anche sui software le imprese dovranno preliminarmente effettuare un investimento previsto dal piano Industria 4.0 ad esempio per:
- beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.
Quanto al periodo rilevante per tutti i benefici fiscali sopra descritti, la Legge di Bilancio si esprime citando tutti gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre di quest’anno. La disposizione, però, prevede anche un’appendice temporale, giungendo a detassare tutti gli investimenti effettuali entro il 30 giugno 2018.
Perché l’estensione sia riconosciuta occorre però che, entro la fine del corrente anno, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto. Diventa quindi rilevante la data di “effettuazione” dell’investimento, momento che varia a seconda del negozio giuridico sottostante:
- se i beni vengono acquistati finiti, la data di effettuazione è quella di consegna o spedizione del bene;
- se il bene è acquisito in leasing, rileva il momento in cui esso entra nella disponibilità del locatario oppure al collaudo positivo se c’è un periodo di prova.
A cura di Daniela Pavan